Trasferimenti in Italia dall'Estero
Trasferimenti in Italia dall'Estero

Medicor Tutor ti da assistenza completa

Trasferimenti Universitari in Italia

 

Medicor Tutor è una società esperta in orientamento universitario nata con l’obiettivo di aiutare gli studenti italiani che desiderano accedere ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria, Fisioterapia e Farmacia presso le migliori università europee.

Ma non solo, Medicor Tutor assiste anche tutti gli studenti italiani all’estero che hanno il desiderio di rientrare a studiare in Italia, mettendo a loro disposizione un team professionale e dall’esperienza consolidata.

 

Medicor Tutor si occupa da diversi anni di tale procedimento, offrendo un Servizio di Assistenza Trasferimento Università in Italia che può essere così riassunto:

  • monitoraggio continuo, analisi e valutazione di tutti i bandi di trasferimento emessi dalle università italiane, sia pubbliche che private. Lo studente è prontamente informato e consigliato circa le modalità e i termini di partecipazione;
  • partecipazione a tutti i bandi di trasferimento, per i quali risultano posti disponibili per l'anno di interesse dello studente,
  • richiesta presso i singoli dipartimenti di studio dei documenti necessari per la partecipazione al bando;
  • traduzione dei documenti nella lingua richiesta dall'Ateneo di destinazione;
  • legalizzazione/apostille della documentazione;
  • partecipazione alla fase successiva di iscrizione, in caso di superamento del bando di trasferimento.

 

LE TESTIMONIANZE

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Le video testimonianze di alcuni nostri studenti 

 

 

 

TRASFERIMENTO UNIVERSITARIO DALL’ESTERO IN ITALIA SENZA IL TEST D’INGRESSO

 

Con la sentenza n. 233/2018 che conferma l’indirizzo della sentenza 1/2015 resa in adunanza plenaria, ratifica, per gli studenti iscritti ed immatricolati presso un’università straniera, il diritto al trasferimento ad anni successivi al primo, riservando l’accesso ai posti vacanti.

Il TAR, ed il Consiglio di Stato hanno confermato il diritto degli studenti ad ottenere il trasferimento ad anni successivi al primo senza sostenere test di ingresso. Perché possa avere seguito il trasferimento occorrerà, in ogni caso, che dalla Università Italiana di riferimento si rendano disponibili posti nel corso universitario e che il termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda di trasferimento e di iscrizione risulti successivo al completamento almeno del primo anno di frequentazione dell'analogo corso universitario all'estero.

 

Riconoscimento dei titoli di studio in Europa

 

Oggi grazie alla “Convenzione di Bologna e gli standard SEIS” che individuano protocolli d’istruzione uguali per tutte le Università Europee, con il riconoscimento del titolo in ambito lavorativo/professionale, lo studente italiano ha gli stessi diritti e garanzie in ogni Paese UE.

Il "Processo di Bologna" ha infatti stabilito la concreta possibilità, per studenti e laureati, di proseguire agevolmente gli studi in un altro Paese europeo.

 

Lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore

 

Con la dichiarazione di Bologna del 1999 i Ministri europei dell'Istruzione Superiore hanno avviato un processo di riforma degli studi universitari con il fine di realizzare uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore. Si tratta di un grande sforzo che ha come obiettivo quello di mettere ordine nella grande varietà di strutture, sistemi e gradi esistenti, al fine di rendere l'istruzione superiore europea più leggibile e confrontabile, nonché più competitiva e più attraente per gli europei e i cittadini e gli studiosi di altri continenti. Tale movimento di convergenza - ma non di armonizzazione - dei sistemi universitari dei paesi partecipanti dovrebbe assicurare:

  • la comparabilità dei programmi formativi e dei titoli di studio rilasciati
  • l'effettiva mobilità di studenti che vogliono proseguire gli studi in un altro Stato e di lavoratori che chiedono il riconoscimento dei loro titoli all'estero
  • una maggiore attrattiva dell'istruzione superiore europea per i cittadini di Paesi extra-europei
  • l'offerta di un'ampia base di conoscenze di alta qualità per assicurare lo sviluppo economico e sociale dell'Europa

 

Obiettivi del Processo di Bologna

 

Ad oggi i Paesi europei che hanno aderito volontariamente al Processo di Bologna sono 46 (erano 29 nel 1999). A livello di istituzioni europee, nel settore dell'istruzione non esiste alcuna competenza legislativa; sono pertanto i governi dei singoli Paesi e le rispettive comunità accademiche a decidere se aderire liberamente ai principi concordati, in vista della realizzazione di un obiettivo comune.

La dichiarazione di Bologna del 1999 prevedeva sei specifici strumenti per realizzare uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore:

  • adozione di un sistema di titoli facilmente comprensibili e comparabili
  • adozione di un sistema fondato su due cicli principali, rispettivamente di primo (bachelor) e di secondo livello (master), al quale può aggiungersi il terzo ciclo del dottorato di ricerca
  • adozione di un sistema di crediti didattici su modello dell'ECT
  • promozione della mobilità attraverso la rimozione degli ostacoli al pieno esercizio della circolazione di studenti, ricercatori e personale amministrativo
  • promozione della cooperazione europea nell'assicurazione della qualità
  • promozione della necessaria dimensione europea dell'istruzione superiore

 

Principali fonti normative:

 

TFUE artt. 165-166

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

 

Articolo 165 (ex articolo 149 del TCE)

1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.

L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.

2. L'azione dell'Unione è intesa:

  • a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
  • a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
  • a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
  • a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
  • a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;
  • a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;
  • a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:

  • il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri,
  • il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

 

Articolo 166 (ex articolo 150 del TCE)

1. L'Unione attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.

2. L'azione dell'Unione è intesa:

  • a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale,
  • a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro,
  • a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani,
  • a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese,
  • a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.

4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adottano le misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

 

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